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"Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria"
DPR 24 giugno 1998, n. 249
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della
scuola secondaria
(in GU 29 luglio 1998, n. 175)
modificato dal
DPR 21 novembre 2007, n. 235
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto
delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria
(in GU 18 dicembre 2007, n. 293)
(N.B. Le modifiche introdotte dal DPR 21/11/2007, n.235
sono evidenziate con sfondo giallo e carattere sottolineato)
Art. 1 (Vita della comunità scolastica)
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo
studio, l'acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di
esperienza sociale, informata ai
valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte
le sue dimensioni. In essa
ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per
garantire la formazione alla
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo
sviluppo delle potenzialità di
ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in
armonia con i principi sanciti dalla
Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti
dell'infanzia fatta a New York il
20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento
italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità
civile e sociale di cui è
parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla
qualità delle relazioni
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insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della
personalità dei giovani, anche
attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla
valorizzazione dell'identità di genere,
del loro senso di responsabilità e della loro autonomia
individuale e persegue il
raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati
all'evoluzione delle
conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di
espressione, di pensiero, di
coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le
persone che la compongono,
quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni
barriera ideologica, sociale e
culturale.
Art. 2 (Diritti)
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e
professionale qualificata che
rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento,
l'identità di ciascuno e sia aperta alla
pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità
dell'apprendimento e valorizza le
inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso
un'adeguata informazione, la
possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi
liberamente scelti e di realizzare
iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi
componenti e tutela il diritto
dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e
sulle norme che regolano la
vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e
responsabile alla vita della scuola. I
dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal
regolamento di istituto, attivano
con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro
competenza in tema di
programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di
organizzazione della scuola, di
criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale
didattico. Lo studente ha inoltre
diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad
attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di
forza e di debolezza e a
migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull'organizzazione della scuola
gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro
richiesta, possono essere
chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una
consultazione. Analogamente negli
stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati
gli studenti della scuola
media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed
esercitano autonomamente il
diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra
le attività aggiuntive facoltative
offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le
attività aggiuntive facoltative sono
organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi
di apprendimento e
delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita
culturale e religiosa della
comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce
iniziative volte
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all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla
realizzazione di attività
interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le
condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona
e un servizio
educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il
sostegno di
iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro
associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo
e di svantaggio
nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione
scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono
essere adeguati a
tutti gli studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza
psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento
l'esercizio del diritto di
riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di
corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e
disciplinano l'esercizio del diritto
di associazione all'interno della scuola secondaria superiore,
del diritto degli studenti
singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della
scuola, nonché l'utilizzo di locali da
parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I
regolamenti delle scuole
favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti
e con le loro associazioni.
Art. 3 (Doveri)
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e
ad assolvere assiduamente
agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo
d'istituto, dei docenti, del
personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso
rispetto, anche formale, che
chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro
doveri gli studenti sono tenuti a
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di
cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni
organizzative e di sicurezza dettate
dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le
strutture, i macchinari e i sussidi
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non
arrecare danni al patrimonio
della scuola.
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6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere
accogliente l'ambiente scolastico e
averne cura come importante fattore di qualità della vita della
scuola.
Art. 4 (Disciplina)
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche
individuano i comporta-menti che
configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri
elencati nell'articolo 3, al
corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità
scolastica e alle situazioni
specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli
organi competenti ad irrogarle e il
relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e
tendono al rafforzamento del
senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti
all'interno della comunità
scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso
attività di natura sociale, culturale
ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può
essere sottoposto a sanzioni
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le
proprie ragioni. Nessuna
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire
sulla valutazione del
profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né
indirettamente, la libera
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva
dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla
infrazione disciplinare e
ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto
possibile, al principio della riparazione
del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello
studente, della gravità del
comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo
studente è sempre offerta
la possibilità di convertirle in attività in favore della
comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento
dalla comunità
scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni
che comportano
l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che
implicano l'esclusione dallo
scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato
conclusivo del corso di studi sono
adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica può essere
disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni
disciplinari, per periodi non superiori ai
quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni
deve essere previsto un
rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare
il rientro nella comunità
scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici
giorni, in coordinamento con
la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e
l'autorità giudiziaria, la scuola
promuove un percorso di recupero educativo che miri
all'inclusione, alla
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella
comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può
essere disposto anche
quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il
rispetto della persona umana
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o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso,
in deroga al limite generale
previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è
commisurata alla gravità del reato
ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica,
per quanto possibile, il
disposto del comma 8.
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei
casi di recidiva, di atti di
violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità
tale da ingenerare un
elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per
un reinserimento
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante
l'anno scolastico, la
sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità
scolastica con l'esclusione dallo
scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato
conclusivo del corso di studi o, nei
casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine
dell'anno scolastico.
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti
possono essere irrogate
soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti
e precisi dai quali si desuma
che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa
da parte dello studente
incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o
la situazione obiettiva
rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino
il rientro nella comunità
scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di
iscriversi, anche in corso d'anno,
ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni d'esame sono
inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai
candidati esterni.
Art. 5 (Impugnazioni)
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte
di chiunque vi abbia
interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro
irrogazione, ad un apposito
organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato
dai regolamenti delle singole
istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un
rappresentante eletto dagli studenti
nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola
media, che decide nel termine
di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente
designato dal consiglio di
istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un
rappresentante eletto dagli studenti e
da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola
secondaria di primo grado da
due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal
dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta
degli studenti della scuola
secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui
conflitti che sorgano
all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente
regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un
dirigente da questi delegato, decide in
via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola
secondaria superiore o da
chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente
regolamento, anche
contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta
previo parere vincolante di
un organo di garanzia regionale composto per la scuola
secondaria superiore da due
studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte
provinciali degli studenti, da
tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della
comunità scolastica regionale, e
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presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da
un suo delegato. Per la scuola
media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta
applicazione della normativa e
dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria
esclusivamente sulla base dell'esame della
documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte
da chi propone il
reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine
perentorio di trenta giorni. In caso di
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere,
o senza che l'organo di
cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il
direttore dell'ufficio scolastico
regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del
parere. Si applica il
disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito
atto, le modalità più idonee
di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori
all'interno dell'organo di
garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento
costante ed efficiente dello
stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per
due anni scolastici.
Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)
1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione
scolastica, è richiesta la
sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un
Patto educativo di
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata
e condivisa diritti e doveri nel
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e
famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure
di sottoscrizione nonché di
elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle
attività didattiche, ciascuna
istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee
per le opportune attività di
accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la
condivisione dello statuto delle
studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa,
dei regolamenti di istituto e
del patto educativo di corresponsabilità.
Art. 6 (Disposizioni finali)
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti
dalle diposizioni vigenti in
materia sono adottati o modificati previa consultazione degli
studenti nella scuola
secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni
singola istituzione
scolastica è fornita copia agli studenti all'atto
dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
